Art. 7.

      1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro dodici mesi dalla data della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1, comma 1. Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Il testo approvato è sottoposto a referendum popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta Ufficiale.
      3 Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea presenti un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato nelle forme previste dal comma 1 ed è sottoposto a referendum popolare in alternativa al testo approvato con la maggioranza di cui al medesimo comma 1.
      4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data in cui si è svolto il referendum popolare ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
      5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo di cui al comma 4.